Se un fabbricato viene ripristinato, l’Assicurazione fabbricati paga le spese effettive di ripristino, al massimo però l’importo del danno accertato fino all’ammontare del valore di assicurazione. Se un fabbricato non viene ripristinato nello stesso luogo entro tre anni dal sinistro, viene indennizzato il valore attuale.
Se un fabbricato ripristinato dopo un sinistro non presenta più o meno le stesse dimensioni e non è destinato allo stesso scopo, l’indennizzo non può superare il valore attuale.
Il ripristino deve avvenire entro tre anni.
Oltre questa scadenza, viene indennizzato solo il valore attuale.
Il ripristino ci deve essere notificato.
In casi motivati può essere prorogato il termine di ripristino o può essere autorizzato un cambiamento del luogo di ubicazione.
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Legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni
830.100 + 830.110
Ufficio delle stime dei Grigioni
Ufficio foreste e pericoli naturali
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